Il punto sulle regole per i distacchi idrici

01 aprile 2016
#CLIENTI

Pubblichiamo una  intervista al collega Luca Ottolini, Direttore gestione credito di Iren Mercato, apparsa su Prima Pagina Reggio il 1 aprile, che affronta il tema della disalimentabilità delle utenze idriche.

Nell’ultimo periodo abbiamo assistito ad interventi di riduzione delle forniture da parte del gestore del servizio idrico a seguito di mancati pagamenti delle fatture protrattisi nel tempo, fatto che ha alimentato opinioni contrastanti tra chi ritiene sia giusto intervenire su chi presenta morosità croniche, e chi invece ha opinioni diverse. Esistono tuttavia delle regole che devono essere rispettate, dalle quali non è facile prescindere. Allo scopo di fare chiarezza sulle norme, intervistiamo oggi un tecnico del settore, Luca Ottolini – Direttore della Gestione Credito di Iren Mercato – sul tema della disalimentabilità delle utenze che nelle scorse settimane ha fatto molto discutere in città e dintorni.

Dott. Ottolini, come viene regolata la materia della sospensione delle utenze? Chi stabilisce le regole del gioco?

Al di là delle opinioni, tutte sempre rispettabili, esiste una normativa che disciplina il tema delle sospensioni delle utenze a seguito di morosità. Le disposizioni in questa materia sono emanate da due entità che hanno competenze territoriali diverse: l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) che ha copertura su tutto il territorio nazionale e gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) che hanno copertura tendenzialmente provinciale ed emettono le Carte dei Servizi Idrici.

In questi giorni sulla stampa locale si è fatto un po’ di confusione sulla disalimentabilità delle utenze idriche, e si sono sentite le voci più disparate. Senza entrare nel merito delle specifiche questioni che riguardano casi particolari, facciamo un po’ di chiarezza cercando di illustrare cosa prevede la vigente normativa?

L’AEEGSI distingue le utenze tra disalimentabili e utenze non disalimentabili, ossia quelle utenze alle quali non può essere interrotta l’erogazione dell’acqua anche in caso di morosità. Le utenze non disalimentabili sono state identificate da una delibera dell’AEEGSI e sono le attività di servizio pubblico, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole. Il provvedimento dell’Autorità stabilisce infatti che: …”i gestori (n.d.r. in provincia di Reggio Emilia il Gruppo Iren) non possono procedere alla sospensione della fornitura delle utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole e che tale particolare tutela debba essere prevista almeno per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti, salvaguardando eventuali garanzie più estensive, già in uso presso i gestori, anche in relazione a ulteriori categorie di utenze non disalimentabili e/o alle quali sia garantito un minimo vitale del servizio…”

Tutte le altre utenze sono disalimentabili?

Le altre utenze possono essere disalimentate e vengono disciplinate a livello di normativa locale, ossia mediante Regolamenti e/o Carte del Servizio da parte degli ATO. In particolare, per quanto riguarda gli ATO emiliani, sussistono alcune differenze, ma la sostanza resta comunque la medesimale utenze idriche possono essere sospese. Nell’ATO2 di Parma, per le sole utenze per uso domestico, la sospensione deve avvenire tramite limitazione della fornitura e – solo se impossibile tecnicamente – tramite sospensione del servizio. Nell’ ATO di Piacenza è prevista la sospensione del servizio, mentre nell’ATO di Reggio Emilia in caso di morosità è prevista la sospensione del servizio, che avviene dopo che è stata espletata la procedura di sollecito del pagamento.

Che sarebbe?

Alla scadenza della bolletta, all’incirca 20 giorni dopo, se la posizione non viene regolarizzata, viene inviato all’Utente un sollecito bonario. Non succede ancora nulla, ma è bene regolarizzare la propria posizione effettuando il pagamento dovuto. In bolletta  è comunque possibile avere un’indicazione sulla regolarità dei pagamenti: la prima pagina della bolletta riporta lo stato dei pagamenti in un box dedicato e, in caso di irregolarità nei pagamenti, gli estremi delle bollette non pagate sono riportate nella comunicazione ai clienti: quindi deve scattare il campanello d’allarme. Gli utenti, in caso di difficoltà ad adempiere, possono sempre contattare l’ufficio clienti o il call center dedicato al credito per conoscere la propria posizione.

Come evitare più gravi conseguenze?

Se il debito non venisse saldato, si procederebbe ad un secondo sollecito, mediante l’invio di una raccomandata, in cui si chiede la corresponsione dell’intero importo dovuto, pena la sospensione della fornitura. C’è da tenere presente che con questa raccomandata si chiede che siano pagate forniture che sono già state consumate, forse molte volte ci si dimentica di questo particolare. Trascorsi circa 20 giorni dal momento del ricevimento della raccomandata c’è da aspettarsi che la fornitura venga interrotta senza preavviso ulteriore.

E cosa succede nei condomini?

Nei condomìni, in aggiunta a quanto espletato verso l’Utente singolo, Iren, dopo il recapito all’amministratore della raccomandata di secondo sollecito, come ulteriore avviso (non previsto da alcuna normativa nè locale nè nazionale) effettua in moltissimi casi  i c.d. cassettaggi, ovvero il recapito di avvisi nelle cassette della posta dei condòmini, che mettono a conoscenza dell’insoluto il condominio ed annunciano che se il debito non sarà saldato si procederà alla sospensione del servizio idrico.

E l’amministratore cosa deve fare?

Va sempre ricordato che il rapporto contrattuale è tra Condominio e gestore del servizio idrico: quindi l’amministratore deve farsi parte diligente nell’incassare le quote delle spese condominiali e può procedere al recupero del credito con gli strumenti messi a disposizione dalla legge (decreto ingiuntivo, pignoramento, ecc.).

Quali sono le norme che governano il recupero?

E’ l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice Civile, il cui nuovo testo è entrato in vigore dal 18 giugno 2013. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Cioè l’amministratore può agire nei confronti del condòmino inadempiente, e deve comunicare al gestore i dati dei condòmini morosi. A che scopo?

Qualora la sospensione non sia stata possibile o, nonostante questa, il credito vantato dal gestore non sia onorato, la stessa legge permette ai creditori (il gestore) di agire direttamente nei confronti dei condòmini morosi: ossia prima di procedere a recuperare il credito nei confronti dei condòmini che hanno regolarmente pagato le proprie bollette, occorre procedere nei confronti dei condòmini inadempienti con le azioni legali opportune (ingiunzioni, pignoramenti, ecc…).

Cosa si consiglia di fare, in caso di morosità del condominio per prevenire certe spiacevoli situazioni?

Innanzitutto, occorre chiedere al proprio amministratore informazioni precise sullo stato di gestione dei conti e dei pagamenti effettuati verso i fornitori per avere ben presente la situazione di morosità, qualora sussista, che deve esser affrontata da subito. Mi permetta una considerazione: il credito è come lo yoghurt, va a male dopo pochi giorni… La situazione affrontata subito vede maggior disponibilità del gestore concordare un piano di rientro utile a prevenire i distacchiIren ha da sempre manifestato unampia, anzi, una più che ampia disponibilità a venire incontro alle situazioni debitorie più difficili, purchè dall’altra parte, vengano manifestati fatti concreti alla soluzione. La propria disponibilità Iren l’ ha da tempo dimostrata sedendosi ad un tavolo aperto con i rappresentanti dei Consumatori e con i rappresentanti degli amministratori condominiali.

Le spiacevoli situazioni, la chiusura dell’acqua ai condomìni morosi: cosa prescrive la Legge e cosa dispone l’AEEGSI?

Allo stato attuale della legislazione nazionale, delle disposizioni dell’Autorità e delle Carte dei servizi d’ambito territoriale il gestore può interrompere l’erogazione del servizio idrico in  caso di morosità. Questo dispone la normativa vigente, al di là delle opinioni. Si tratta di una disposizione che mira a salvaguardare innanzitutto la stragrande maggioranza degli utenti che pagano regolarmente le proprie forniture: diversamente, il sistema collasserebbe in quanto nessuno si farebbe carico dei pagamenti, la rete non verrebbe più manutenuta, e si ritornerebbe ai primordi. E’ opportuno far chiarezza anche sulla componente che – nella tariffa idrica – riguarda la morosità pregressa: la percentuale dell’1,6% riconosciuta oggi dall’AEEGSI come media nazionale copre la morosità di situazioni passate che residua dopo due anni di azioni svolte per il recupero del credito, tra cui anche la sospensione.  L’AEEGSI riconosce in misura parametrica questa percentuale al fine di incentivare i gestori ad un’efficiente attività nel perseguire i clienti morosi per salvaguardare i buoni pagatori.

E Iren, invece, cosa fa?

Iren,  pur potendo chiudere, come fanno altri operatori, adotta invece una linea molto più agevole per gli utenti morosi, facendosi carico di costi che al momento non sono coperti in tariffa. Non chiudiamo completamente, semplicemente riduciamo il flusso dell’acqua in uscita dal contatore, assicurando un deflusso minimo. Viene installato un riduttore di portata, che limita l’erogazione ma che in ogni caso garantisce la fornitura di una quantità minimaSia chiaro che Iren è disponibile a negoziare piani di rientro sia prima che dopo la sospensione ed è aperta al dialogo continuo per raggiungere una soluzione che soddisfi entrambe le parti: la migliore dimostrazione di ciò è la nostra presenza al tavolo che ho prima ricordato.

Quindi non lasciate le persone senz’acqua completamente?

No, non lo facciamo: in segno di attenzione al territorio ed agli utenti anche se morosi. Naturalmente non c’è da aspettarsi che l’acqua fluisca come prima, ne esce un filo: per riempire ad esempio una pentola occorrono diversi minuti. Ma l’acqua esce egualmente. Del resto, di più non possiamo fare: l’acqua che concediamo praticamente non viene pagata da nessuno e gli oneri ricadono sul gestore, come pure tutti gli altri costi indiretti (installazione dei riduttori, spese per il recupero credito, spese per gli incontri con gli amministratori, spese di personale per i recuperi ecc..). Molti altri gestori chiudono completamente.

In presenza di una diversa normativa sui minimi vitali cosa fareste?

Lei si riferisce alla recente approvazione del cosidetto Collegato Ambientale? Certo, questa legge prevede che l’AEEGSI determini, con un proprio specifico provvedimento, le modalità di erogazione del minimo vitale alle utenze morose e la parallela disciplina sulla remunerazione dei costi sopportati dai gestori. Quando uscirà la disposizione dell’Autorità, noi naturalmente ci adegueremo. Ma, ripeto, Iren ha, in pratica, anticipato queste misure: noi il minimo vitale lo stiamo già facendo fluire. 

Con la crisi aumentano le morosità?

Le morosità in periodo di crisi sono aumentate. Anche se Iren adotta, come abbiamo visto, un occhio di riguardo per gli inadempienti e si fa carico dell’erogazione del minimo vitale agli utenti morosi, non spettano al gestore le misure di salvaguardia sociale. Esistono altri strumenti, che dipendono dagli enti locali territoriali, che sono attivabili: bonus sociale, bonus acqua, bonus gas, occorre informarsi presso gli uffici del comune di residenza.

da Prima Pagina Reggio del 1 aprile 2016

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